Una data insolita, particolare, forse curiosa!
Ero andato nel mio studio professionale nella piazza principale del mio paese, in una afosa serata di luglio per prendere un fascicolo della rivista “Scrittura” e mentre chiudevo la porta si avvicinò un avvocato, mio amico di vecchia data, con una fotocopia in mano dicendomi: “è un testamento che voglio, al momento bloccare per evitare una denunzia per circonvenzione di anziano”.
Promisi di esaminare il documento e rimasto da solo nello studio lo lessi un paio di volte, chiusi il tutto in una cartella ed andai via.
Il giorno dopo mi alzai di buonora e me ne andai al mare. Camicia di fiocco di viscosa color giallo becco d’oca, pantaloncini corti, un paio di sandali del tipo geta ed un piccolo volumetto della serie “Storia della criminalità organizzata” dal titolo “Lucky Luciano”.
Sì, ho una vasta cultura storica nel settore della mala organizzata; ho da sempre, letto, seguito studiato tale fenomeno sviluppatosi soprattutto nel secolo scorso sia in Italia che in America e conosco dal punto di vista della personalità i vari Frank Costello, Scarface al secolo Al Capone, Vito Genovese, John Dillinger, Albert Anastasia, Tony Accardo, Joseph Bonanno, Joe Masseria.
Ho sempre ritenuto che per fare delle indagini in qualsiasi settore bisogna capire, conoscere come si evolve il pensiero del crimine, piccolo o grande che sia, quali sono le finalità che maldestramente si possono raggiungere, in definitiva l’entroterra culturale che guida il percorso del “guadagno facile”.
Lucky Luciano, a mio modo di vedere, è stato quello che ha ideato, organizzato e gestito per lungo tempo la criminalità organizzata; nel volumetto curato da Valeria Radiconcini, Salvatore Lucania – tale il nome di battesimo del gangster – era il personaggio che entrava nel crimine, prima psicologicamente e a seguire con tutti gli strumenti atti a raggiungere lo scopo.
Lucky Luciano si trovava all’aeroporto di Capodichino a Napoli per riprendere le bozze di una scenografia sulla sua vita e fu stroncato da un infarto il 26-01-1962.
Ero sulla spiaggia nel versante mar Adriatico, controvento e mi riempivo i polmoni di quella tramontana ricca di iodio, quando all’improvviso, come se fossi solo, esclamai ad alta voce: “ma quella data non ha l’apostrofo”. La mia compagna che si trovava sulla sedia sdraio accanto a me mi disse: “Mah! Io non ho visto mai date con apostrofi”.
Presi il fido block-notes degli appunti e scrissi: data senza apostrofo? controllare!
Alla mia consorte non spiegai nulla, tra l’altro era abituata ai miei voli pindarici; mi alzai, feci un bagno e poi ricominciai a pensare e lentamente mi sovvenne la speranza di poter risolvere la questione del testamento della sera prima.
Tornato a casa presi la cartella, e sulla fotocopia che mi era stata data lessi:
Il mese di gennaio era quello di Lucky e la data riportata sul testamento riportava l’anno 2020 abbreviato con solo due cifre!
Così come scritto poteva significare [20]20. Ma la data nel testamento deve essere chiara ed esplicita.
Quel numero 20 non poteva esprimere con certezza il 2020 perché mancava l’apostrofo in apice prima del numero 20 e, quindi, avrebbe dovuto essere scritta: “20 per indicare la caduta dei primi due numeri. In questo caso il significato sarebbe stato 2020 perché sarebbe illogica una data [19]20 oppure [21]20. La mancanza della virgoletta in apice la si può trovare in un discorso di carattere storico come ad esempio il 48 del Risorgimento o come il 500 nella letteratura italiana.
Detto questo, perché il 20 scritto in quella maniera non è accettabile in un testamento olografo? Il motivo risiede nel fatto che dopo il 20 potrebbe essere inserita una coppia di numeri da 00 a 20 ma, al di là di tutto, quando nel corpo del testamento non vi è alcun riferimento “temporale” e non vi è alcun riferimento per dedurre in seconda istanza la data, l’anno deve essere scritto con 4 cifre in modo che sia chiaro ed inequivocabile.
Il giorno dopo consegnai le mie considerazioni al mio amico avvocato e conclusi che, quanto meno era possibile una ragionevole opposizione in Tribunale.
Aggiunsi che per una tale questione non sarebbe stata sufficiente una decisione in prima e seconda istanza ma occorreva una determinazione, magari ampiamente motivata da parte della Cassazione.
In corso una mediazione tra le parti, purtroppo.
Al lettore interessato un consiglio: attenzione all’anno 2020!!!
Rasputin .